Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 37134 del 1 agosto 2018
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 37134 del 01/08/2018
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Graduazione della pena - Obbligo di motivazione - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25.10.2017 la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato R. G. responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), condannandolo alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Deduce che l'impugnata sentenza non indica i criteri di determinazione della pena, omettendo di motivare, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, circa le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dal minimo in riferimento alla misura della pena detentiva irrogata.
3. La descritta censura sul trattamento sanzionatorio è priva di pregio.
Sul punto è appena il caso di rilevare che la pena detentiva irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301).
Nel caso, peraltro, la Corte territoriale ha dato adeguato conto dei criteri adottati nella determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo specificato come il R. abbia dimostrato una rilevante propensione a delinquere, alla stregua dei numerosi precedenti penali a carico, molti dei quali di particolare valore sintomatico in ordine alla insensibilità del medesimo al rispetto delle regole.
Si tratta di una ponderata valutazione di merito che, in quanto congrua e non manifestamente illogica, non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2018.
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