Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 22604 del 9 maggio 2017
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22604 del 09/05/2017
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento tramite unico scontrino alcoltest - Ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di quella città, appellata dall'imputato M. R. C. H., con la quale questi era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per avere guidato in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico accertato mediante etilometro pari a 2,41 g/l, con seconda prova inidonea a causa di insufficiente volume di insufflazione (in (OMISSIS)).
2. Questa, in sintesi, la vicenda.
Il M. R. era stato fermato alla guida di un'autovettura, marciando contromano. Al momento del controllo l'uomo manifestava alito fortemente vinoso, pronunciava frasi sconnesse ed era talmente alterato da non avere cognizione del luogo in cui si trovava, barcollava e non era in condizioni di mantenere la postura eretta.
All'esito della prima ed unica analisi con etilometro, nonostante la debole espirazione testimoniata dalla annotazione automatica "volume insufficiente", era stato rilevato il valore di 2,41 g/l, la seconda misurazione essendo risultata impossibile per la incapacità psicofisica del prevenuto, dovute alle condizioni di gravissima alterazione, di agire in conformità a quanto richiesto dai verbalizzanti.
3. L'imputato ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla attendibilità delle misurazioni effettuate per mezzo dell'apparecchio etilometro e alla luce delle risultanze dell'accertamento redatto (una sola misurazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d'appello ha congruamente motivato in ordine alle censure, del tutto identiche a quelle riversate in ricorso, concernenti l'inidoneità della prova tecnica, alla luce degli elementi fattuali disponibili, neppure contestati nella loro storicità, richiamate le considerazioni svolte dal primo giudice e i plurimi e convergenti elementi indiziari, sinteticamente esposti in fatto.
3. L'evenienza verificatasi nel caso in esame (in cui la prima misurazione aveva dato esito positivo nonostante la comparsa della scritta "volume insufficiente") non è estranea alla casistica giudiziaria ed infatti questa stessa sezione ha ritenuto configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale, in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato (cfr. Sez. 4 n. 1878 del 24/10/2013 Ud. (dep. 17/01/2014), Rv. 258179; Sez. 4 n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214 (quest'ultima, in un caso in cui sullo scontrino era rimasta stampigliata la scritta "zero test corretto", ma lo spirometro aveva proceduto ugualmente all'analisi nonostante l'insufflazione di un volume d'aria insufficiente)).
Peraltro, questa sezione ha già chiarito il senso da attribuire alla dicitura "volume insufficiente", ricavandolo dalla logica, ma anche dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria (cfr., anche in motivazione, sez. 4 n. 40709 del 15/07/2016, Rv. 267779).
In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, questa sezione ha pure precisato come sia onere dell'imputato dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato (Sez. 4 n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716; conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725).
4. Quanto all'impossibilità di una seconda misurazione, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione cfr. sez. 4 n. 30231 del 04/06/2013, Rv. 255870, proprio in un caso in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti).
Nel caso di specie, gli ulteriori elementi indiziari esposti nella sentenza, neppure contestati dal ricorrente, costituiscono sufficienti elementi di riscontro dell'unica misurazione che le condizioni di ebbrezza e di conseguente alterazione del M. R. consentivano nell'occorso, il cui notevole risultato (2,41 g/l) peraltro è del tutto tranquillizzante rispetto al limite di soglia previsto dall'art. 186 C.d.S., lett. c), tenuto conto, come sopra già precisato, che l'indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà (cfr. sez. 4 n 2195 del 10/12/2014 Ud. (dep. 16/01/2015), Rv 261777).
5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017.
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