Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13745 del 7 aprile 2011
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13745 del 07/04/2011
Circolazione Stradale - Artt. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Sinistro stradale - Conducente trasportato presso una struttura ospedaliera - Accertamento del tasso alcolemico - Modalità - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, per il conducente coinvolto in incidente stradale che necessita di cure mediche presso una struttura ospedaliera, l'accertamento dello stato di ebbrezza può essere eseguito, su richiesta dell'organo di Polizia Stradale procedente, presso la stessa struttura, rammentando che nessuna norma stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, non escludendo che detto accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia attraverso l'etilometro.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di (Omissis) con la quale (Soggetto 1) è stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e condannato a 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda con sospensione della patente di guida per 8 mesi.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo inosservanza di norme giuridiche ed in particolare dell'art. 186, comma 5 che prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del tasso alcolemico deve essere effettuato dalle strutture sanitarie, per assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie attese le conseguenze che il fatto ha sul lato del risarcimento del danno; nella specie, invece, è stato effettuato solo il test con l'etilometro. Altra violazione consiste nel fatto che l'alcoltest è stato eseguito solo alle 6,47 e alle 7,07, mentre l'incidente si era verificato alle 4,45 circa;
dunque l'accertamento è stato eseguito a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo sì che il rilievo non fosse più riferibile all'attività di guida; inoltre - sostiene il ricorrente - il (Soggetto 1) non era rimasto sotto il controllo degli agenti ma era stato portato in ospedale dove aveva ingerito alcol. Sotto i detti profili la prova andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Come già correttamente ha osservato la Corte di appello, l'art. 186 C.d.S., comma 5, nel prevedere che per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro. Si tratta solo di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite. L'accertamento effettuato con l'alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.
Inammissibili sono poi le censure con le quali ancora in questa sede si dubita dei risultati del test e si prospetta l'eventualità che il (Soggetto 1) abbia ingerito alcol dopo l'incidente; di tali questioni si sono già occupati il Tribunale e la Corte di appello che, con motivazione completa e del tutto logica, hanno posto in evidenza le imprecisioni contenute nel rapporto di servizio circa l'ora in cui era avvenuto l'incidente (che si dava per avvenuto un'ora prima dell'ora pacificamente accertata) e l'inattendibilità della deposizione del collega che assortamente avrebbe offerto da bere al (Soggetto 1). La insistita prospettazione di tali argomenti davanti a questo giudice non è consentita attesa la natura tassativa delle violazioni che possono essere dedotte come motivi di ricorso per Cassazione, che escludono ogni valutazione di merito.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011.
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