Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 8305 del 31 marzo 2008

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 8305 del 31/03/2008
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada - Principi generali della circolazione - Veicolo fermo sulla pubblica via - Concetto di circolazione stradale - Applicazione delle norme - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sulla pubblica via, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, quali la movimentazione dello sportello a veicolo fermo, le operazioni di carico o scarico ed ogni operazione preparatoria alla circolazione.


FATTI DI CAUSA

(Soggetto 1) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torre Annunziata(Omissis), (Soggetto 1), proprietario di un autocarro, e il suo assicuratore, spa S., per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno da lui riportato per gravi lesioni alla mano, a causa della improvvisa chiusura del cassone dell'autocarro durante le manovre di carico di mattoni, cui egli era addetto. La S. si costituiva chiedendo il rigetto della avversa domanda.

Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava il danno in L. 193.665.372.

La S. proponeva appello, cui resisteva l'appellato.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 4.6.2003, rigettava la domanda introduttiva del giudizio, sull'assunto secondo cui l'evento dannoso dedotto in lite non rientrava nelle previsioni della L. n. 990 del 1969L. 24/12/1969, n. 990.

Avverso tale sentenza il (Soggetto 1). propone ricorso per cassazione con tre mezzi di gravame.

La S. non svolge difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice dell'appello ha motivato la sua decisione con l'assunto secondo cui l'operazione di carico o scarico della merce sul veicolo, pur se in fase di arresto sulla pubblica via, non può essere ricompresa nel concetto di circolazione, dovendosi così escludere per tale fattispecie la copertura assicurativa derivante dalla applicazione della L. n. 990 del 1969.

Il ricorrente, con la prima censura, investe tale capo decisionale, sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 345 c.p.c., e della violazione della l. n. 990 del 1969.

Quanto al primo rilievo, osserva che la S. ha dedotto la inapplicabilità della assicurazione obbligatoria alla fattispecie in oggetto soltanto nel giudizio di appello, nonostante il divieto di nuove eccezioni sancito dall'art. 345 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, in vigore dal 30.4.1995 e, quindi, da epoca precedente l'introduzione della presente causa.

Tale assunto non può essere condiviso, giacché non ricorre l'ipotesi della eccezione in senso proprio, siccome fondata su un elemento di fatto non acquisito al processo, ma ricorre invece una difesa basata sulla applicabilità o meno della L. n. 990 alla fattispecie dedotta in lite; difesa già implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto formulata in primo grado. E non è inutile osservare che la specificazione di tale elemento della difesa della S. trova giustificazione nella decisione di prima istanza.

Il secondo rilievo della censura merita invece accoglimento.

E' infatti noto che, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata.

Così, ad esempio, si è ritenuta afferente alla circolazione la movimentazione dello sportello a veicolo fermo (vedi Cass. 3^, 21.9.2005, n. 18618) e ogni operazione preparatoria alla circolazione (vedi Cass. 3^, 5.7.2004, n. 12284).

Certamente le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti, cosicché, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo alla applicabilità della L. n. 990 del 1969.

Pertanto, rimanendo assorbite le altre censure, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, affinché sia decisa con l'applicazione del suddetto principio.

Al giudice del rinvio è rimesso altresì il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa in relazione e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008.

 

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