Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 26359 del 14 dicembre 2007
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26359 del 14/12/2007
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico - Violazione della segnaletica stradale - Infrazioni semaforiche - E' illegittima la violazione contestata al conducente che prosegue la marcia del veicolo nonostante la luce semaforica rossa dell'impianto diretto non a regolare il flusso dei veicoli, ma a controllare la velocità dei veicoli attraverso un sensore che aziona la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, così costringendolo a fermarsi, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione di tali impianti.
FATTI DI CAUSA - RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 29.8.2005, (Soggetto 1) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di (Omissis) del 10.2.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale redatto dai Carabinieri in data (Omissis) che gli contestava la violazione dell'art. 41 C.d.S. e dell'art. 146 C.d.S., comma 3, per avere proseguito la marcia nonostante la luce rossa del semaforo.
Il Commissario del Governo per la Provincia di (Omissis) si è costituito mediante controricorso.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Udienza pubblica.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2. Con il primo motivo, il ricorso denunzia violazione dell'art. 166 c.p.c. e dell'art. 87 disp. att. c.p.c., nonché della L. n. 689 del 1981, art. 23, lamentando che il giudice a qua abbia disatteso il motivo di opposizione che contestava la legittimità dell'apposizione del semaforo sulla base di documenti - dichiarazione di conformità e di omologazione dei semafori e copia dell'ordinanza sindacale di posizionamento dei semafori stessi - non ritualmente prodotti dalla controparte, che era rimasta contumace nel corso del giudizio.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, dell'art. 184 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., censurando l'utilizzazione dei documenti sopra menzionati da parte del giudice di pace sotto i profili della violazione delle regole che sovrintendono all'acquisizione della prova e del diritto di difesa.
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, con motivazione del tutto scarna ed inconferente, il motivo di opposizione che contestava la legittimità dell'apposizione del semaforo la cui segnalazione sarebbe stata violata, essendo tale strumento nella specie volto a regolare la velocità dei veicoli, segnalando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa nel caso di riscontrato eccesso di velocità, e non già il transito agli incroci, situazione non prevista ne’ consentita da alcuna norma di legge o di regolamento.
3. In via preliminare, va osservato che la violazione è stata accertata dai Carabinieri della Stazione di (Omissis) e che l'opponente ha proposto ricorso avverso il relativo verbale di accertamento dell'infrazione. Legittimato passivo nel giudizio di opposizione era dunque il Ministero della Difesa, quale organo di vertice dell'Amministrazione dalla quale dipendeva l'organo verbalizzante (ex plurimis: Cass. n. 10216 del 2005; Cass. n. 7992 del 2005; Cass. n. 19541 del 2004).
Il giudizio di merito è stato invece proposto e si è svolto nei confronti del Commissario del Governo di (Omissis). Tuttavia, in virtù di un principio di recente enunciato dalle Sezioni unite, l'errore di identificazione dell'organo statale legittimato a contraddire comporta, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti di quello indicato dal giudice, la mancata eccezione dell'amministrazione ovvero la mancata deduzione di specifico motivo di cassazione (sentenza n. 3117 del 2006). Tanto è accaduto nella specie, in quanto l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita nel presente grado di giudizio senza formulare, nel proprio controricorso, alcun rilievo sul punto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. Nel merito, il terzo motivo di ricorso, da esaminare prima degli altri due per ragioni di ordine logico e giuridico, è fondato.
Il giudice di pace di (Omissis) ha affermato che la violazione contestata è legittima limitandosi sul punto ad osservare che la condotta ascritta al trasgressore coincideva con quella vietata dalla disposizione dell'art. 146 C.d.S., comma 3, che sanziona la prosecuzione della marcia del veicolo con il semaforo proiettante luce rossa. L'accertamento così condotto ha però del tutto ignorato il motivo di opposizione che aveva dedotto l'illegittimità della sanzione per illegittima apposizione del semaforo, il quale, com'è pacifico in causa, consisteva, nella fattispecie, in un dispositivo che non era diretto a regolare il flusso dei veicoli, ma che, invece, era volto a controllarne la velocità, proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, così costringendolo a fermarsi.
Precisati gli esatti contorni della questione proposta dal ricorrente, deve convenirsi che essa è fondata, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione del semaforo al fine di regolare la velocità degli autoveicoli. In particolare, il regolamento del codice della strada assegna alle "lanterne semaforiche" soltanto due funzioni: quella di "regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale" (art. 58) e quella di disciplinare gli "attraversamenti pedonali" (art. 162). Ne deriva, per esclusione, che i semafori diretti a moderare la velocità degli autoveicoli non sono previsti dalla legge, constatazione da cui consegue, a sua volta, l'illegittimità dell'apposizione del semaforo per il quale è stata elevata l'infrazione opposta e l'illegittimità della medesima, essendo indubbio che la violazione del codice della strada consistente nell'inosservanza di indicazioni o segnali presuppone, ai limiti della legittimità della contestazione, che il segnale sia stato legittimamente apposto dall'Autorità competente.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, l'opposizione va decisa nel merito ed il verbale di contestazione annullato.
Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti.
Le spese di lite, comprensive di quelle del primo grado di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito dell'opposizione, annulla il verbale di contestazione della violazione impugnato; condanna il Commissario di Governo della Provincia di (Omissis) al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, per il primo grado, e in Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorari, per il grado di legittimità, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007.
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