GIURISPRUDENZA
CODICE DELLA STRADA
Anno 2002
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Sentenze Corte Costituzionale
.Corte Costituzionale, sentenza numero 477 del 26/11/2002
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari - Consegna all'ufficiale postale - Termini di notifica - Adempimenti del notificante - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e dei suoi ausiliari, quale l'agente postale.
Sentenze Corte di Cassazione Penale
.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 31392 del 19/09/2002
Circolazione Stradale - Art. 167 del Codice della Strada e art. 650 C.P. - Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi - Eccedenza della massa complessiva a pieno carico - Riduzione del carico entro i limiti consentiti - Inottemperanza - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Insussistenza - L'art. 167 del C.d.S. sanziona la condotta di chi circola con carico superiore al consentito, e l'ordine impartito al conducente di ridurre il carico del proprio veicolo nei limiti di legge, a seguito della contestazione della relativa violazione amministrativa, costituisce una mera raccomandazione rivolta dai competenti organi preposti alla regolamentazione della circolazione stradale, e non già l'ordine di cui all'art. 650 cod. pen..
Sentenze Corte di Cassazione Civile
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 3123 del 05/03/2002
Circolazione Stradale - Artt. 11, 180 e 181 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi per fornire informazioni - Generalità della norma - La violazione contenuta nel disposto dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. (inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti) non sanziona violazioni di specifiche condotte previste dal codice della strada o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, ma più in generale l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti.