GIURISPRUDENZA
CODICE DELLA STRADA
Anno 1999
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Sentenze Corte di Cassazione Penale
Sentenze Corte di Cassazione Civile
.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 12332 del 05/11/1999
Circolazione Stradale - Art. 80 del Codice della Strada - Revisione - Termini di fissazione dei tempi - La disposizione normativa demanda alla decretazione del ministro dei trasporti la fissazione dei criteri, dei tempi e delle modalità della revisione generale e parziale delle varie categorie dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; dette scansioni temporali rappresentano, dunque, il limite massimo, non superabile, dei tempi entro i quali devono essere sottoposti i veicoli a revisione, salva la facoltà di stabilire tempi più brevi.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999
Circolazione Stradale - Artt. 46, 47, 48, 53, 82 e 193 del Codice della Strada - Classificazione e destinazione dei veicoli - Veicolo a braccia - Motociclo a motore spento che circola per propulsione muscolare attivata dal suo conducente - Poiché la destinazione di un veicolo fa riferimento alla specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo, e non alle modalità della sua propulsione, anche il motociclo, classificato come "veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone", non può considerarsi veicolo a braccia che circola sulla strada condotto dall'uomo, pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo stesso conducente perché spinto a mano oppure a cavaliere con il solo movimento delle sue gambe; e tale circostanza richiede il possesso dei documenti atti alla guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa.