CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Articolo 64 CdS
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
(Vedi art. 64 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 220 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.
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