CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 4 CdS
Delimitazione del centro abitato

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
   2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

 

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OSSERVAZIONI

* I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1 (del Regolamento del C.d.S.). I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale (art. 5, comma 5 del Regolamento del C.d.S.).
* La delimitazione del centro abitato (insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, così definita ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8 del C.d.S.) si attua con apposita deliberazione della giunta comunale, alla quale è allegata da cartografia ove sono evidenziati i confini sulle strade di accesso al centro abitato.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4192 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 4 e 13 del Codice della Strada - Canoni concessori - Pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale - Soggetto legittimato alla richiesta - Il soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato di un Comune con popolazione non superiore ai ventimila abitanti non è l'ANAS s.p.a., bensì il Comune.

 

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