CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Articolo 35 CdS
Competenze
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 73 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
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