CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 15 CdS
Atti vietati

(Vedi art. 15 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
      a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed
invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
      b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
      c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
      d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
      e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
      f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
      f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
      g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
      h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
      i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
   2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.
   3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h) (1), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.
   3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.
   3-ter. (2) Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52,00 ad euro 204,00.
   4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Parola sostituita dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.
* In caso di sinistro stradale causato da perdita di liquidi (olio, carburanti, etc.) in carreggiata, al responsabile non si contesta la violazione contenuta nell'art. 15, comma 1, lett. a) del C.d.S. in quanto tale violazione ha carattere generale (applicabile solo quando nessuna norma presente nel C.d.S. punisce uno specifico comportamento).
 Nel caso su esposto, pertanto, si contesta la violazione contenuta nell'art. 161, commi 2 e 4 del C.d.S. (caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione).
* In caso di sinistro stradale, a causa del quale discenda il danneggiamento di opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono (art. 15, comma 1, lett. a) del C.d.S.) oppure della segnaletica verticale ed ogni altro manufatto ad essa attinente posta in luogo (art. 15, comma 1, lett. b) del C.d.S.), la violazione di cui all'art. 15, comma 2 del C.d.S. va contestata a colui che ha provocato il sinistro, e non a chi ha materialmente danneggiato le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono o la segnaletica (se diverso dal responsabile).
* Non riscontrando nell'attuale norma di riferimento precisi cenni al riguardo, l'espresso divieto di spostare "la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente" (art. 15, comma 1, lett. b)) è riferito non solo ai segnali stradali permanenti, ma anche a quelli temporanei precedentemente apposti dal personale preposto ad effettuare lavori o depositi sulla strada.
* Il termine "danneggiamento" utilizzato nel presente articolo è da riferirsi al danneggiamento colposo (prodotto, ad esempio, da un sinistro stradale) e non doloso (dovuto, ad esempio, ad atti vandalici) per il quale trova applicazione l'art. 635 del c.p. (Danneggiamento).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 103 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 15 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Spargimento di fango o detriti in carreggiata - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Tutela sicurezza utenti della strada - Posizione di garanzia - Nei confronti del dirigente dello stabilimento nel quale vengono prodotti fertilizzanti che i camion caricano e trasportano all'esterno dello stesso, spargendo materiale oleoso in carreggiata, è ravvisabile una posizione di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, pur non essendo impegnato in concreto nella fase della circolazione, poiché l'imbrattamento della strada pubblica antistante è conseguenza dell'attività produttiva svolta nello stabilimento del quale egli è dirigente e, quindi, tenuto a predisporre un servizio di pulizia del piazzale più frequente e più efficace, non essendo sufficiente impartire direttive agli conducenti non legati allo stabilimento da alcun vincolo di subordinazione.

 

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