CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Articolo 137 CdS
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
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