CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 116-bis CdS
Rete dell'Unione europea delle patenti di guida

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".
   2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.
   3. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

 

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OSSERVAZIONI

* In fase di conversione della patente di guida di uno dei Paesi dell'UE (ed abilitazione professionale quale, ad esempio, la CQC), qualora sorgano dubbi sul documento interessato dalla conversione, gli UMC possono chiedere esclusivamente ad Ambasciate o Consolati del Paese unionale (non al titolare del documento o all'agenzia delegata) degl approfondimenti aggiuntivi attraverso indirizzi di posta elettronica appositamente istituiti.
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".
* L'articolo 7, paragrafo 5, lett. a) della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, recita che "Si può essere titolari di un'unica patente di guida" rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea. Per tale motivo, al conducente del veicolo che esibisce più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'U.E. si procede al ritiro di una, "... e più precisamente quella ottenuta per seconda", come riportato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici n. 0076865/08.03 del 31.07.2009 (Possesso di patente di guida italiana e di altra patente comunitaria.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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