CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

CAPO II
Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
(artt. 099 - 109)

 

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Articolo 99 C.P.
Recidiva.

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1. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
    1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
    2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
    3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

4. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

5. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

6. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

7. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

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