CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
CAPO I
Della imputabilità
(artt. 085 - 098)
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Articolo 94 C.P.
Ubriachezza abituale.
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1. Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.
2. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
3. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.
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