CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO TERZO
DEL REATO
CAPO III
Del concorso di reati
(artt. 071 - 084)
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Articolo 79 C.P.
Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
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1. La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
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