CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE

Dei delitti 
(artt. 001 - 016)

 

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Articolo 7 C.P.
Reati commessi all'estero

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1. E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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