CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO TERZO
DEL REATO

CAPO II
Delle circostanze del reato
(artt. 059 - 070)

 

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Articolo 67 C.P.
Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.

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1. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
    1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte; 
    2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

2. Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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