CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Capo I
 Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
(artt. 624 - 639-bis)

 

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Articolo 639 C.P.
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

 

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309. (1)

2. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. (2) Se il fatto e' commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro (4)

3. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, primo e secondo periodo, (4) si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro (4)

4. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate. (3)

5. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

6. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

 

(1) Parole sostituite dall'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 22 gennaio 2024, n. 6, in vigore dal 08/02/2024.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della Legge 22 gennaio 2024, n. 6, in vigore dal 08/02/2024.
(3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. c) della Legge 22 gennaio 2024, n. 6, in vigore dal 08/02/2024.
(4) Comma modificato dal Decreto Legge 11 aprile 2025 n. 48, in vigore dal 12.04.2025

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma e secondo comma limitatamente ai fatti commessi ai sensi dell'art. 625 comma 1 n.7) (commessi su cose esposte per necessità, consuetudine, destinazione alla pubblica fede); D'ufficio (50 c.p.p.) in relazione al comma 1 se il fatto è commesso in occasione di eventi di cui all'articolo 331, ovvero se in danno di incapace per età o per infermità; secondo comma con esclusione del numero 1) tranne se in danno di incapace per età o per infermità; terzo comma.
* ARRESTO: Non consentito
* FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Non consentito
* APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: Non consentite 
* AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Giuudice di Pace (art. 4 Dl.vo 274/2000) Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nel caso delle aggravanti

 

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OSSERVAZIONI

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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