CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Capo I
 Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
(artt. 624 - 639-bis)

 

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Articolo 634 bis C.P.
Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

 

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato. 

2. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. 

3. Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. 

4. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. 

5. Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermità

 

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OSSERVAZIONI

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.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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