CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo III
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I
Dei delitti contro la personalità individuale
(artt. 600 - 604)
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Articolo 600 octies C.P.
Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni sedici [1], comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [1]
2. Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile. [1]
[1] Comma modificato per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025 n. 48, in vigore dal 12.04.2025
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