CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo III
 Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I
Dei delitti contro la personalità individuale
(artt. 600 - 604)

 

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Articolo 600 octies C.P.
Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni sedici [1], comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [1]

2. Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile. [1]


[1] Comma modificato per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025 n. 48, in vigore dal 12.04.2025

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
* Arresto: Non consentito
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Non consentito
* Applicazione delle misure cautelari: Non consentite
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) 

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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