CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO TERZO
DEL REATO

CAPO I
Del reato consumato e tentato
(artt. 039 - 058)

 

<< articolo precedente    INDICE GENERALE   articolo successivo>>

Articolo 56 C.P.
Delitto tentato.

.

1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

2. Il colpevole di delitto tentato è punito:; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

3. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

4. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 1710 del 14/01/2025
Circolazione Stradale - Art. 1 del Codice della Strada e artt. 56 e 610 del c.p. - Lancio di bottiglia dal cavalcavia - Reato di tentato omicidio o di violenza privata - Qualificazione giuridica della condotta - A prescindere dalle dimensioni, dalla consistenza e dalla capacità distruttiva del corpo contundente utilizzato, il lancio dal cavalcavia di una bottiglia di vetro, anche se vuota, con l'intento di provocare brusche frenate o sterzata improvvisa dell'automobilista su una strada statale notoriamente trafficata e frequentata da veicoli che procedono ad andatura sostenuta, ben configura il reato di tentato omicidio in luogo del delitto di violenza privata, considerato il grandissimo pericolo per l'incolumità del viaggiatore.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale