CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO TERZO
DEL REATO
CAPO I
Del reato consumato e tentato
(artt. 039 - 058)
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Articolo 50 C.P.
Consenso dell'avente diritto.
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1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
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