CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VI
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
(artt. 422 - 437)

 

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Articolo 435 C.P.
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.

 

1. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.[1]

 

[1] Comma aggiunto per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
* Arresto: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Consentito (384 c.p.p.)
* Applicazione delle misure cautelari: consentite (280 - 287 c.p.p.)
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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