CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V
DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
(artt. 414 - 421)
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Articolo 415 C.P.
Istigazione a disobbedire alle leggi.
1. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. [1]
[1] Comma aggiunto per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025, n.48 in vigore dal 12.04.2025
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