CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO LA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO II
Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
(artt. 385 - 391-ter)

 

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Articolo 387 bis C.P.
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 

.

1. Chiunque essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o di divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o (1) un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

(1) Parole sostituite dal Decreto Legislativo 31.10.2021 n. 164 in vigore dal 26.11.2024.

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Non consentito
* APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: Non consentite
* AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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