CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO III
Delle pene accessorie, in particolare
(artt. 028 - 038)
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Articolo 32 C.P.
Interdizione legale.
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1. Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.
2. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
3. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti.
4. Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.
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