CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO III
Delle pene accessorie, in particolare
(artt. 028 - 038)
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo>>
Articolo 30 C.P.
Interdizione da una professione o da un'arte
.
1. L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
2. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.