CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE
Dei delitti
(artt. 001 - 016)
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Articolo 3 C.P.
Obbligatorietà della legge penale
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1. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano del territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
2. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'esterno, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
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