CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO SECONDO
DELLE PENE

CAPO I
Delle specie di pene, in generale 
(artt. 017 - 020-bis)

 

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Articolo 19 C.P.
Pene accessorie: specie

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1. Le pene accessorie per i delitti sono:
    1) l'interdizione dai pubblici uffici;
    2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
    3) l'interdizione legale;
    4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
    5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
    6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [1].

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
    1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
    2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

4. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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