CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
CAPO IV
Della persona offesa dal reato
(artt. 120 - 131)
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Articolo 124 C.P.
Termine per proporre la querela. Rinuncia.
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1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
2. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
3. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
4. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
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