CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
CAPO III
Del concorso di persone nel reato
(artt. 110 - 119)
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Articolo 115 C.P.
Accordo per commettere un reato. Istigazione.
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1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.
2. Nondimeno nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.
3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.
4. Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.
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