CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
CAPO II
Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
(artt. 099 - 109)
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Articolo 109 C.P.
Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
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1. Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.
2. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
3. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
4. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.
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