CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

CAPO II
Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
(artt. 099 - 109)

 

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Articolo 103 C.P.
Abitualità ritenuta dal giudice.

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1. Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

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OSSERVAZIONI

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