Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

Regolamento (CE) n. 561/2006

CHIARIMENTO DELLA COMMISSIONE 2
- Normative nazionali ispirate alle norme dell'Unione Europea -

 

Articolo: Veicoli guidati a fini di riparazione, lavaggio o manutenzione

Problema sollevato: Veicoli guidati per scopi di riparazione, lavaggio o manutenzione.

Una precisazione:

Ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del Regolamento, per trasporto su strada si intende qualsiasi viaggio effettuato in tutto o in parte su strade aperte al pubblico da un veicolo, carico o meno, utilizzato per il trasporto di passeggeri o merci. Quindi, quando un conducente guida un veicolo allo scopo di recarsi in un garage, in un impianto di lavaggio, in una stazione di servizio, in vari luoghi per lasciare o prendere in consegna veicoli dai clienti ecc. utilizzando interamente o in parte strade aperte al pubblico, questo tipo di viaggio rientra nella definizione di trasporto su strada ai sensi del Regolamento (CE) 561/2006. Ciò è valido per qualsiasi conducente indipendentemente dal fatto che il suo impiego sia di natura temporanea o permanente.

L'articolo 1 del Regolamento, invece, prevede che le norme sui tempi di guida, di pausa e di riposo si applichino ai conducenti che effettuano trasporti di merci e passeggeri su strada. A seconda delle circostanze particolari, le mansioni dei dipendenti di determinate società possono, per la natura delle loro funzioni, non comprendere l'attività di trasporto di merci o passeggeri su strada. In tali casi, tali dipendenti non sarebbero infatti impegnati nel trasporto di merci come definito dal Regolamento e rientrerebbero quindi nell'ambito delle sue disposizioni.

In ogni caso, nulla vieta agli Stati membri di applicare le regole previste dal Regolamento anche ad altre operazioni di trasporto o veicoli o conducenti non espressamente contemplati dal Regolamento

 

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA': la presente nota espone le opinioni dei servizi della Commissione sull'attuazione e l'applicazione di alcune norme del regolamento (CE) n. 561/2006 sull'armonizzazione di alcune legislazioni sociali relative al trasporto su strada. Si noti che, in ogni caso, l'interpretazione del diritto dell'Unione spetta in definitiva alla Corte di giustizia europea.

 

Regulation (EC) No 561/2006

COMMISSION CLARIFICATION 2
- Vehicles being driven for repair, washing or maintenance purposes -

 

Article: 1, 2, 4(a), 4(c)

Issue raised: Vehicles being driven for repair, washing or maintenance purposes

Clarification:

According to Article 4(a) of the Regulation, carriage by road is defined as any journey made entirely or in part on roads open to the public by a vehicle, whether laden or not, used for the carriage of passengers or goods. Hence, when a driver drives a vehicle for the purpose of going to a garage, to a washing facility, to a fuel station, to various locations to drop off or take over vehicles from clients etc. by using entirely or in part roads open to the public, this type of journey falls under the definition of carriage by road under Regulation (EC) 561/2006. This is valid for any driver regardless whether his employment is of temporary or permanent nature.

Article 1 of the Regulation, however, stipulates that the rules on driving times, breaks and rest periods are applicable for drivers engaged in the carriage of goods and passengers by road. Depending on the particular circumstances, the duties of the employees of certain companies may, by the nature of their functions, not include the activity of transporting goods or passengers by road. In such cases these employees would in fact not be engaged in the carriage of goods as defined by the Regulation and would thus fall outside the scope of its provisions.

In any case, nothing prevents Member States from applying the rules set out in the Regulation also to other transport operations or vehicles or drivers that are not explicitly covered by the Regulation

 

DISCLAIMER: The present note sets out the Commission services views on implementation and application of certain rules of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport. It should be noted that, in any event, interpretation of Union law is ultimately the role of the European Court of Justice.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato dalle competenti autorità. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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